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prescrizione tributo ici

Ah, ecco! Allora il problema è quello che prevedevo. I due avvisi di liquidazione sono relativi alla maggiore imposta liquidata e non pagata a fronte dell'assegnazione della rendita. Per analizzare il probema della notifica dell'assegnazione di rendta, ti consiglio di rivolgerti al commercialista, perchè il discorso è un po' complesso, e, sopratutto, va fatto con le carte in mano.

In ogni caso, per la questione di legittimità l'avviso è nullo. Ma occorre pur sepre fare il ricorso.

Ciao
 
ops..... ho riletto ...... sei tu il commercialista!!! Scusa, non mi ero accorto. Allora, devi vedere se, in base all'art. 74 Finanziaria 2000, il Comune aveva l'obbligo di notifica al domicilio o se poteva adempiere con strumenti divsrsi, che probabilmente ha seguito.

Resta, ribadisco, ferma la ricorribilità per tardiva notifica.
 
non sei stato poi così provigente , lo so che ci sono delle sentenze a favore dei contribuenti riguardante ma mancanza di notifica per rendite catastali rivalute e non cumunicate .Il mio solo dubbio non era di fare ricorso oppure no ,ma se fare cenno al fatto che sono notificati due avvisi di liquidazione per la stessa annualtità e per lo stesso immobile.
(per la prescrizione di notifica liggiti la sentenza del 26/11/2002 n.477 a fammi sapere.
Un consiglio scrivi meno espressioni da chat ,forse vieni preso più sul serio)
a dopo.
 
Espressioni da chat ? Non riesco ad
essere preso sul serio?

Ok, dai, forse il problema è meglio che te lo risolvi tu; io non ho voglia di risponderti.

Ciao !!!!
 
1)Si espressione da chat ,tanto che non ti firmi con un nome bensì ICI .
2)ma se non fai altro che rispondere a tutti
"fate i ricorsi , ma fateli bene" . Evidentemente la mia domanda era un troppo impegnativa,comunque già risolto.
buona giornata.
 
forse vi può interessare quest'articolo, che ho ripescato da italia oggi 17/06/2004
sul caso richiamante la sentenza ctp isernia che ritiene illegittime le proroghe accertamenti ici.. la sentenza sta cmq nella banca dati agenzia entrate

" Titolo : Accertamenti a rischio di legittimità - ICI/Sentenza della Ctp di Isernia boccia le disposizioni contenute nelle Finanziarie 1999, 2000 e 2001 - Rinvii intervenuti fuori tempo massimo per notificare gli avvisi Testo : La proroga degli accertamenti Ici disposta dalle varie leggi finanziarie succedutesi in questi ultimi anni è a rischio legittimità. Infatti, gli avvisi di liquidazione e di accertamento Ici, notificati oltre il termine previsto dal secondo comma dell’art. 11 del dlgs n. 504/92, vale a dire entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell’imposta o la presentazione della dichiarazione, sono da considerare illegittimi in quanto decaduti, a nulla valendo che le disposizioni di proroga contenute nelle leggi finanziarie abbiano il potere di ripristinare la pretesa fiscale, in quanto entrate in vigore dopo che i termini per la notifica degli stessi avvisi sono spirati. Non ammette deroghe la conclusione cui è pervenuta la Ctp di Isernia, sez. III, nella motivazione della sentenza n. 51/2004, integralmente consultabile nella banca dati del sito www.agenziaentrate.it, con cui ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso la notifica di distinti avvisi di accertamento Ici per gli anni 1995 e 1997, avvenuta in data 29/12/01, in cui viene eccepita la decadenza degli stessi per tardiva notifica, invocando, a sostegno di detta illegittimità, anche le disposizioni contenute nella legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), ove si sancisce, al terzo comma dell’art. 3, che i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati. Preliminarmente, il collegio giudicante nell’effettuare una verifica sui termini di decadenza degli avvisi impugnati, ha accertato che detti termini spiravano rispettivamente il 31/12/98 e il 31/12/2000. Ha altres" rilevato che il legislatore nel corso delle ultime leggi finanziarie ha previsto una proroga dei termini di notifica di accertamenti Ici nella legge n. 448/98 (Finanziaria 1999) ove ha previsto la proroga al 31/12/99 della notifica per avvisi Ici 1995, nella legge n. 448/99 (Finanziaria 2000) con la proroga al 31/12/00 degli avvisi Ici relativi al 1995 e anni successivi e nella legge n. 388/00 (Finanziaria 2001) con la prosecuzione della proroga al 31/12/2001 di questi ultimi. Il collegio ha, quindi, evidenziato come le proroghe siano da considerare illegittime nella pacifica accezione del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui una legge «non può resuscitare termini di decadenza ormai spirati e rapporti tributari esauriti, per cui un termine perentorio già scaduto non può in alcun modo essere prorogato, ciò anche in ossequio all’art. 153 cc per cui un termine perentorio non può essere variato nemmeno da un accordo tra le parti» (Cass. n. 8976 del 25/7/92 n. 651 del 23/1/91 e n. 1633 del 23/2/1985). A voler osservare le disposizioni di proroga, osserva il collegio nel prosieguo della motivazione, le stesse sono state emanate «a scadenza ormai avvenuta» dei termini di decadenza previsti dalla normativa in materia di istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili. È pacifico, si prosegue, che un termine di proroga, nella sua più comune accezione, possa «allungare termini non ancora scaduti», ma non può in alcun modo, «resuscitare e riesumare rapporti e posizioni giuridiche definiti e conclusi». Pertanto, il collegio ha dichiarato che gli avvisi impugnati relativi agli anni 1995 e 1997 e notificati dal comune nel dicembre 2001 sono da considerare tardivi e improduttivi di effetti, cos" come disposto dal legislatore nell’art. 11 del decreto Ici, e nella considerazione che le varie disposizioni di proroga intervenute con le leggi finanziarie non siano applicabili in quanto entrate in vigore dopo che i termini previsti per la notifica degli avvisi erano già scaduti. (riproduzione riservata)"
 
La sentenza la conoscevo, comunque grazie, Alberto. Era anche a questa che facevo riferimento.
 
Grazie ,sei stato molto gentile, ma avevo già questa massima redatta dal Servizio di documantazione Economica e Tributaria.
Alla prossima
 
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