Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo – trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell’avviso di accertamento – hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova. Tuttavia, tali dichiarazioni – nel concorso di particolari circostanze – possono rivestire i caratteri della presunzione (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) se gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento, da parte dell’amministrazione finanziaria. Questo ha stabilito la Corte di cassazione civile nella sentenza n. 27314 del 23 Dicembre 2014
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA