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LA RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO NON COMPORTA UNA NUOVA REGISTRAZIONE

1 minuto, 28/06/2010

La riduzione del canone di affitto non comporta una nuova registrazione

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 28 Giugno 2010 n. 60 - Non vi è l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria dell'accordo tra il locatore e il conduttore per la riduzione del canone di locazione di un contratto in corso.

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 60 del 28/06/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'accordo intervenuto tra conduttore e locatore, di riduzione del canone di affitto, non comporta il versamento di ulteriore imposta o la fine del vecchio patto, di conseguenza il nuovo accordo non deve essere registrato in termine fisso perché non rientra nelle fattispecie contemplate dall’articolo 17 del TUR in quanto non concretizza una ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell’originario contratto di locazione, né nella previsione dettata dall’articolo 19 che impone di assoggettare a registrazione qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad una ulteriore liquidazione dell’imposta.

Deve, quindi, ritenersi che, fatta salva l’ipotesi in cui il predetto accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non sussista in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta.

Tuttavia, il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette), e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta. Pertanto, può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire all’atto di modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi.

Tra i mezzi che il nostro ordinamento riconosce come idonei a conferire la certezza della data ad un atto vi è la registrazione, che, ai sensi dell’articolo 18 del TUR, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi data certa di fronte ai terzi a norma dell’articolo 2704 del codice civile.
In occasione della registrazione, occorrerà naturalmente fare riferimento al contratto originario e ai relativi estremi di registrazione.
In questo caso, l’imposta di registro da pagare è pari a 67 euro in misura fissa.

Tag: LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI REDDITI FONDIARI REDDITI FONDIARI

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Risoluzione del 28/06/2010 n. 60
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Commenti

daniela - 21/05/2013

salve, ho un appartamento affittato con il regime di cedolare secca dal novembre 2011. nel 2012 per la cedolare secca, ho pagato il 21% dell'intero canone annuo percepito nel 2012, attraverso modello F24 e non tramite modello 730. a partire dal mese di giugno 2013 ho effettuato una integrazione al contratto con riduzione di 50 euro mensili. volevo sapere per favore, se la cedolare secca 2013 la dovrò pagare tenendo conto della variazione dell'importo mensile che peserà per 7 mesi sul totale. grazie mille per il supporto che saprete darmi ps: io per la cedolare secca 2012 ho pagato sia il saldo (1 mese) del 2011 che la cedolare secca calcolata su tutto il percepito per il 2012

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