Cassazione civile Sentenza n. 16062 del 28 Giugno 2017 COMMENTO ( PDF - 8 pagine)
In materia di IRAP, anche una spesa consistente riferita all'acquisto di un macchinario indispensabile per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, allorché il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo della mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di un'attrezzatura indispensabile all'esercizio dell'attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo. In altri termini, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione non rileva per il professionista il valore assoluto delle spese sostenute, degli ammortamenti o dei compensi a terzi.
IL CASO
IL COMMENTO
1. IRAP: il presupposto dell'autonoma organizzazione alla luce dei recenti interventi delle sezioni unite
2. Utilizzo di servizi di terzi e di beni di rilevante valore
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797