Prima casa e attività lavorativa - Cass. n. 8107/2017

Prima casa e attività lavorativa - Cass. n. 8107/2017

Agevolazioni prima casa e attività lavorativa - Commento alla sentenza di Cassazione n. 8107 del 29 marzo 2017

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Data: 22/05/2017
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Cassazione civile  -Sentenza n. 8107 del 29 Marzo 2017

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La norma, la quale fa riferimento espressamente soltanto alla dichiarazione di voler trasferire la propria residenza, deve necessariamente comprendere anche la diversa dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro. Poiché entrambe le dichiarazioni devono, a pena di decadenza dal beneficio, esser formulate al momento della registrazione dell'atto, consegue che il contribuente, che non abbia tempestivamente dichiarato di voler utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal Comune di residenza, decade dal diritto all'agevolazione. Si segnala però una importante novità sul tema, da parte dell'Agenzia, successiva alla sentenza.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. I rapporti tra impegno altrasferimento e svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile

1.1. Nuova risoluzione Agenzia 53/2017

2. La sentenza annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Isbn: 2499-5797



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