Valore Normale Unitario Immobili (excel)

Valore Normale Unitario Immobili (excel)

Il presente foglio excel permette di determinare il Valore Normale Unitario Immobili (V.N.U.) secondo il metodo utilizzato dall'Ufficio delle Entrate

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Data: 01/03/2016
Tipologia: Tools


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Il presente file excel permette di calcolare il Valore Normale Unitario (VNU).

Il Valore normale unitario è uguale al prodotto fra:

  • Valore normale unitario;
  • Superficie catastale.

A sua volta il Valore Normale Unitario è determinato sulla base di:

  • Quotazioni Osservatorio Mobiliare Italiano (tra un minimo e un massimo);
  • coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile;
  • altre informazioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Per inquadrare normativamente la vicenda, occorre ricordare che il D.L. 223/2006 (più conosciuto come manovra “Prodi”) aveva introdotto pesanti modifiche in materia di accertamento in campo imposte indirette ed in campo IVA.
Precisamente per le imposte dirette:

  • il co. 3 dell’art. 35 DL. 223/2006 aveva inserito nella lett. d) del co. 1 dell'art. 39, D.P.R. 600/1973, che disciplina la rettifica del reddito d'impresa, un nuovo capoverso in base al quale "per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova... si intende integrata anche se l'infedeltà dei ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni determinato ai sensi dell'art. 9, co. 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917";

per l’IVA:

  • il co. 2 del sopra citato art. 35 aveva inserito nel terzo co. dell'art. 54, D.P.R. 633/1972, riguardante la rettifica delle dichiarazioni annuali Iva, un nuovo capoverso ai sensi del quale "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova (...) s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo co. sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente decreto".

Con queste due nuove fattispecie l’Amministrazione finanziaria poteva procedere direttamente alla rettifica del reddito d’impresa (imposte dirette) e delle dichiarazioni annuali IVA se il valore dell’atto di compravendita immobiliare era inferiore al valore normale dei fabbricati in base ai criteri stabiliti con il provvedimento 27/07/2007 dell’Agenzia delle Entrate.
La L. 7.7.2009, n. 88, Legge Comunitaria 2008 ha fatto venire meno le presunzioni legali relative introdotte dal D.L. 223/2006 stesso, ripristinando, in sostanza, il quadro normativo esistente prima della sua entrata in vigore, vale a dire prima del 4.7.2006.

Ad oggi, quindi, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Comunitaria 2008, per gli accertamenti relativi alle cessioni di immobili trovano applicazione le disposizioni di carattere generale contenute:

  • nell'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, in base al quale l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;
  • nell'art. 54, co. 2, D.P.R. 633/1973, secondo il quale le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Con le norme abrogate dalla Legge Comunitaria 2008, il Legislatore fiscale aveva introdotto una presunzione legale relativa, cd. juris tantum, di corrispondenza del corrispettivo negoziale al valore normale del bene. Pertanto lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per le cessioni immobiliari rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice.



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