Attività in malattia e licenziamento - Cass. 4237/2015

Attività in malattia e licenziamento - Cass. 4237/2015

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n.4237 del 3 Marzo 2015. Illegittimità del licenziamento e altra attività durante l’assenza per malattia

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Data: 24/03/2015
Tipologia: Approfondimento


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Non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attivitò lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.  La Corte di Cassazione si è espressa affermando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure importi una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore, che implicherebbe l’inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera. Questo il principio ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015.

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IL CASO

IL COMMENTO

  1. Sul primo motivo riguardante la validità della notifica del ricorso introduttivo
  2. Sulla violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e sulla prova dell’intento fraudolento
  3. Sulla sproporzione della sanzione espulsiva  

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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